IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha emesso la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1504/97  r.g.r.
 proposto  da  Savioli  Fabio, Longo Angelo, Zaccone  Alessio, Gimondo
 Francesco e Norfo Daniela, rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mimma
 Guelfi,  presso la stessa elettivamente domiciliati in Genova, via XX
 Settembre, 36/14, ricorrenti;
   Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica, in
 persona del Ministro in carica; Universita' degli studi di Genova, in
 persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dell'Avvocatura
 dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente;
   Per l'annullamento della deliberazione del consiglio  di  corso  di
 laurea  in odontoiatria e protesi dentaria dell'universita' di Genova
 in data 21 luglio 1997 con  l'approvato  manifesto  degli  studi  per
 l'anno   accademico  1997-98,  con  cui  e'  stata  disposta  la  non
 effettuazione,  per  l'anno  accademico  1997-98,  della   prova   di
 ammissione  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e
 di tutti gli  atti connessi, con particolare riguardo alla  circolare
 del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica dell'11  luglio  1997,  n.    4001,  al  regolamento  del
 suddetto  Ministero  n.  245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi
 all'istruzione universitaria; al decreto del  medesimo  Ministero  in
 data  31  luglio  1997  dal  quale risulta che, per l'anno accademico
 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di Genova
 e' attivato solo per gli studenti  ammessi  con  riserva  dal  t.a.r.
 nell'anno accademico 1996-97;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 18 dicembre 1997 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e  uditi,  altresi',  i  difensori  delle
 parti costituite;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il 23 settembre 1997 Savioli Fabio, Longo
 Angelo,  Zaccone  Alessio,  Gimondo  Francesco   e   Norfo   Daniela,
 impugnavano,  chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturita'  e  di
 volersi  iscrivere  alla  facolta'  di  medicina,  corso di laurea in
 odontoiatria, presso l'Universita' di Genova, sede di  residenza,  ma
 di  aver constatato che i provvedimenti impugnati non consentono loro
 l'iscrizione, per l'anno accademico 1997-98.
   Il Ministro competente, infatti, con regolamento in data 27  luglio
 1997,  ha limitato l'accesso a tale corso ed ha disposto, con decreti
 del 31 luglio 1997, che la prova di ammissione ad odontoiatria presso
 l'Universita' di Genova per  l'anno  accademico  suddetto  non  debba
 neanche avere svolgimento.
   Il contenuto dei decreti del 31 luglio 1997 era stato gia' recepito
 dal  consiglio  del  corso  di  laurea,  che  il 27 luglio 1997 aveva
 deliberato la non effettuazione della prova di ammissione.
   Questi i motivi del ricorso:
   1. - Violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
   La Costituzione sancisce il principio di  parita'  dei  diritti  di
 tutti  i  cittadini  e il diritto di accedere ad ogni tipo di scuola;
 prevede inoltre che l'autonomia delle  Universita'  possa  esplicarsi
 nei limiti stabiliti dalle leggi e che sia la Repubblica a dettare le
 norme generali sull'istruzione: pone quindi una riserva di legge, che
 sola   puo'   introdurre   limitazioni   al  diritto  allo  studio  e
 all'istruzione, mentre con atti amministrativi possono disporsi  solo
 norme di completamento dei principi gia' posti dalla legge.
   Non esiste peraltro alcuna legge che, in via di principio, permetta
 di    escludere   totalmente   l'accesso   a   determinate   facolta'
 universitarie per determinate sedi, in particolare alla  facolta'  di
 odontoiatria nella sede di Genova: non hanno valore di legge, infatti
 ne'  il regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, ne' i successivi
 decreti  ministeriali  del  31  luglio,  ne'  la  deliberazione   del
 consiglio   di  laurea  del  21  luglio  che  di  tali  deisposizioni
 ministeriali ricalcava il contenuto.
   L'esclusione dei ricorrenti dall'iscrizione al  suddetto  corso  di
 laurea  si basa dunque solo su provvedimenti amministrativi emessi in
 contrasto con i  richiamati  principi  costituzionali  ed  in  aperta
 violazione della riserva di legge in materia.
   2.  -  Violazione  di  legge  ed eccesso di potere ex artt. 33 e 34
 della Costituzione. Eccesso di potere.
   Ove la legittimita' dei provvedimenti volesse farsi derivare  dalla
 nuova  formulazione  dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990,
 come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127  del  1997,
 ci si troverebbe di fronte ad una delega in bianco del legislatore al
 Ministro,  delega  che non e' idonea a preservare la riserva di legge
 prevista dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, poiche' occorrerebbe
 almeno che la legge ponesse criteri generali e/o norme  di  principio
 atti a giustificare un'esclusione totale del diritto allo studio, che
 nella  specie  si  verifica  invece  in  forza  di  semplici  atti di
 normazione secondaria.
   3. - Eccesso di potere per difetto di motivazione e  per  contrasto
 con  il  d.P.R.  n.  680  del  1980 istitutivo del corso di laurea in
 odontoiatria presso l'Universita' di Genova.
   I provvedimenti impugnati, ed in special modo la deliberazione  del
 consiglio  di  facolta'  del corso di laurea, risultano carenti nella
 motivazione. Nella suddetta deliberazione, infatti, il  consiglio  si
 limita   a  sottolineare  come  gli  ammessi  con  riserva  nell'anno
 accademico 1996-97 fossero percenutalmente piu' numerosi che in tutte
 le altre sedi e come le strutture a  disposizione  fossero  a  stento
 sufficienti  per  il numero di trenta studenti programmato negli anni
 precedenti.
   Tali affermazioni sono infondate, perche' quasi tutti gli  studenti
 ammessi  con riserva lo scorso anno accademico hanno gia' frequentato
 i corsi e superato  alcuni  esami  del  primo  anno  sicche'  non  si
 andrebbero  a  sommare  agli  iscritti  del prossimo anno accademico.
 Sarebbe  invece  stato  necessario,  come  del  resto  richiesto  dal
 regolamento   ministeriale   del   21  luglio  1997,  documentare  le
 eccezionali  carenze  di  strutture,   attrezzature   e   docenti   e
 conseguentemente  accertare  il  numero delle attrezzature tecniche a
 disposizione  per  l'insegnamento  alle  matricole  ed  indicare   le
 modalita' in atto per il loro miglior utilizzo. Nulla di tutto questo
 e'  stato  fatto,  e  cio' e' tanto piu' grave se si considera che la
 decisione assunta ha comportato l'azzeramento totale dei posti per il
 prossimo anno accademico.
   Gli atti impugnati contrastano inoltre, e senza motivazione, con il
 d.P.R.  n.  680  del 1980, che ha istituito il corso di laurea presso
 l'Universita' di Genova senza porre alcuna previsione di soppressione
 del primo anno a causa di situazioni contingenti.
   I ricorrenti concludevano per l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastati  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza n. 565 del  30  settembre  1997  l'istanza  cautelare
 veniva accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I.  -  I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e
 che   intendono   iscriversi   alla    facolta'    di    odontoiatria
 dell'Universita'  di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno
 accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al  predetto  corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro l'ambito della decisione chiesta di ricorrenti. Essi infatti
 impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il  d.m.
 31  luglio  1997,  come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che
 l'annullamento dell'atto  del  consiglio  del  corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della  legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai  corsi universitari "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limita regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi
 universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
 preveda   una   limita   regolamentazione   del-l'accesso   ai  corsi
 universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
 preveda   una   limita   regolamentazione   dell'accesso   ai   corsi
 universitari,  "anche  a quelli per i quali l'atto a regolamentazione
 dell'acesso  ai  corsa   regolamentazione   dell'accesso   ai   corsi
 universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
 preveda  una  limito  studio. (N.d.r.: come da originale pervenuto in
 redazione).
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art.  9,  comma  4  della legge n. 341 come modificato
 dal'art.  17, comma 116 della legge n. 127 del  1997,  per  contrasto
 con  il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri
 costituzionali, e la questione  si  presenta  come  rilevante  e  non
 manifestamente infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventualmente  negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalle
 considerazioni  sopra  svolte,  in  base  alle  quali il diritto allo
 studio, garantito dagli  artt.  33  e  34  della  Costituzione,  puo'
 soffrire limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di magistero:
 art. 224 regio decreto n. 1592 del 1933; per  l'iscrizione  al  primo
 anno  degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo
 comma, legge n. 88  del  1958;  per  l'accesso  dei  diplomati  degli
 istituti  tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal
 1961-62 al 1964-65; art. 3 legge n. 685 del  1961),  ovvero  mediante
 attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116,  legge  n.  127
 del  1997,  all'art.  9,  comma  4,  legge  n. 341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:    non e' quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  Collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa    pubblica   amministrazione",   occorrendo   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge cit.,  per  contrasto  con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale, mentre il presente giudizio,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi
 dell'art. 23  legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.